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ANTINCENDIO

Novità antincendio a partire dal 4 di ottobre…

 

Con il decreto “GSA” – d.m. 2 settembre 2021 vengono stabiliti i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio. Il decreto entrerà in vigore il 4 Ottobre 2022: da tale data risulterà abrogata la disciplina ora vigente contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 1998. Andiamo ad esaminare i vari articoli del decreto, sottolineando gli aspetti più rilevanti che impatteranno sulla gestione della sicurezza in azienda.

Art. 2 – Piano d’Emergenza

All’interno del piano di emergenza, sarà necessario considerare il numero di occupanti, a qualsiasi titolo, i locali dell’attività e non più, solamente, quello dei lavoratori presenti. Ricordiamo che fino ad ora l’obbligo di redigere il piano di emergenza scaturiva qualora fossero presenti almeno 10 lavoratori o se l’impresa rientrasse nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011 n.151.

Da adesso, oltre ai casi precedentemente esposti, sarà obbligatorio, per il Datore di lavoro, predisporre il piano di emergenza nel caso in cui all’interno del luogo di lavoro, aperto al pubblico, siano presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori. Per fare un esempio,  ristorante con meno di 10 lavoratori ma con la presenza contemporanea di più di 50 persone contemporaneamente è obbligato alla redazione del piano di emergenza. Vi è però un’ulteriore specifica da fare perché, qualora l’attività presa ad esempio non dovesse rientrare nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, il Datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza. Quindi dovrà elaborare una planimetria come previsto dalla normativa (All. II, punto 2.2 numero 3) vigente e dare indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dalla normativa (All. II, punto 2.2 numero 1 e 2).

Artt.  4 e 5 – Designazione, formazione, abilitazione e aggiornamento degli addetti antincendio

Le novità salienti riguardano l’introduzione della periodicità quinquennale per i corsi di aggiornamento antincendio e la previsione di particolari requisiti per i docenti di tali corsi di formazione ed aggiornamento. Viene consentita la possibilità di utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità di formazione a distanza di tipo sincrono, esclusivamente per la parte teorica, non per la parte pratica.

Artt.  6 – Requisiti dei docenti

Per quel che riguarda i requisiti necessari per i docenti dei corsi antincendio, che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, è previsto che, alla data di entrata in vigore del decreto, saranno ritenuti qualificati quanti in possesso di una documentata esperienza. Viene inoltre specificato che i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti dal personale del C.N.VV.F, presentano contenuti e durate diverse se rivolti alla sola parte pratica o solo alla parte teorica o ad entrambe.

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